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Inviato: lunedì 5 settembre 2022 04:51
Oggetto: vietato alla Polizia Municipale l’uso dei droni
Incredibile ma vero: vietato alla Polizia Municipale l’uso dei droni. e pensare che sono indispensabili anche per registrare gli incidenti che coinvolgono più veicoli per supportare i verbali, evitando che dei furbetti attivino richieste illegittime che poi investono e intralciano la macchina della giustizia. Non solo, in questo modo le altre Forze dell’Ordine verranno investite di tale indispensabile servizio. Pier Luigi Ciolli - www.insiemeinazione.com
Nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 18 agosto 2022, n. 192, è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’interno 13 giugno 2022, recante “Modalità di utilizzo da parte delle Forze di Polizia degli aeromobili a pilotaggio remoto”. Ora, come è stato giustamente segnalato, la Polizia Locale (partita con un discreto brio su questo tema) è stata espulsa dal novero di quanti possano usare i Droni per l’esercizio di funzioni di polizia. Una cosa che -tuttavia- non è stata segnalata resta la circostanza che i Comuni sono rimasti tagliati fuori completamente da questa faccenda, compresi gli Uffici di Protezione Civile e le Organizzazioni di Volontariato che sono impegnate, insieme alle Regioni ed ai Comuni, nelle campagne di antincendio boschivo e di interfaccia. Queste sono le competenze scandite nel Decreto: Le Forze di polizia impiegano gli UAS anche per le finalità di seguito indicate, tenuto conto di quanto previsto dalla «Direttiva sui comparti di specialità delle Forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia» di cui al decreto del Ministro dell’interno 15 agosto 2017:
- a) la Polizia di Stato per la:1) sicurezza stradale;2) sicurezza ferroviaria;3) sicurezza delle frontiere;4) sicurezza postale e delle comunicazioni;
- b) l’Arma dei carabinieri per la:1) sicurezza in materia di sanità, igiene e sofisticazioni alimentari;2) sicurezza in materia forestale, ambientale e agroalimentare;3) sicurezza in materia di lavoro e legislazione sociale;4) sicurezza del patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale nazionale;
- c) il Corpo della guardia di finanza per:1) la sicurezza del mare, in relazione ai compiti di polizia, attribuiti dal decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 177, e alle altre funzioni già svolte, ai sensi della legislazione vigente e fatte salve le attribuzioni assegnate dalla legislazione vigente al Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera;2) la sicurezza in materia di circolazione dell’euro e degli altri mezzi di pagamento;3) l’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all’art. 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.
Molto ma molto male…. Insomma, per le funzioni di sicurezza in materia forestale, ambientale e agroalimentare, pregasi rivolgersi all’Arma dei Carabinieri. Ora, la sorveglianza delle aree boscate la faranno solo i carabinieri forestali?